giovedì 9 febbraio 2012  


Statuto in tedesco - Statuten auf Deutsch
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Costituzione
art. 1
Si è costituita tra cittadini residenti in Svizzera, in data odierna e con sede presso la Casa d'Italia, Erismannstrasse 7 a Zurigo, l'Associazione Martanesi in Svizzera, nel pieno rispetto delle leggi italiane ed in armonia con l'art. 60 del Codice Civile Svizzero.

Principi

art. 2
L'Associazione è assolutamente indipendente, apartitica ed aconfessionale e proibisce qualsiasi diffusione di ideologie e dottrine di sorta all'interno di essa.

Finalità
art. 3
L'Associazione Martanesi in Svizzera si prefigge in particolare di:
a) promuovere azioni di carattere sociale e culturale;
b) organizzare manifestazioni culturali, formative e ricreative;
c) collaborare con le autorità Consolari, Locali, Regionali e le altre Associazioni italiane;
d) stabilire rapporti e iniziative con il proprio Comune, Provincia e Regione.

Composizione
art. 4
Possono aderire all'Associazione Martanesi in Svizzera tutti i cittadini di Martano residenti all'estero o fuori regione ed i loro familiari. Tali persone possono diventare soci.
art. 5
Possono inoltre aderire soci di altra provenienza, italiani e stranieri, su parere favorevole del Comitato direttivo. Queste persone sono considerate aderenti e non devono superare un terzo del totale dei soci, hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali in seno all'Associazione.
art. 6
Ogni socio o aderente è tenuto al pagamento della quota sociale, nella misura stabilita dal Consiglio direttivo. Tale quota sarà uguale per tutti e verrà corrisposta ogni anno.
Tale disposizione vale anche per le famiglie associate. (Tessera famiglia).
art. 7
Si perde la qualifica di socio:
a) Per dimissioni verbali o scritte.
b) Per delibera del Comitato direttivo, quando il socio si rifiuta di pagare la quota annuale o mantenga una condotta contraria ai principi e scopi dell'Associazione o lesiva al prestigio della stessa. Contro tale delibera è permesso tuttavia di ricorrere all'Assemblea dei soci.

Finanziamento
art. 8
L'Associazione provvede al proprio finanziamento come segue:
a) Con le quote annuali dei soci e tesseramento per famiglie (tessera famiglia);
b) con eventuali contributi del Comune, Regione e Provincia (sia di provenienza che di accoglienza);
c) eventuali introiti dalle manifestazioni di cui art. 03-b;
d) contribuzioni di chiunque intenda concorrere al miglior funzionamento dell'Associazione.
Questo Statuto, elimina qualsiasi finanziamento sotto forma di prestito presso qualsiasi Istituto bancario o di credito.

Organi
art. 9
Organi decisionali dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea dei soci
b) Il Comitato direttivo
c) i Revisori dei conti
d) il Collegio dei probiViri
art. 10
L'Assemblea dei soci può essere generale o straordinaria
a) Assemblea generale:
essa si tiene almeno una volta l'anno. Il Presidente provvede
ad indire la convocazione inviando comunicazione a tutti i soci in tempo utile.
Il numero legale richiesto in prima convocazione, affinchè l'Assemblea sia ritenuta valida, è della metà dei soci più uno. In seconda convocazione, ad un'ora dalla prima, è ritenuta valida quale sia il numero dei soci.
L'Assemblea generale ha il compito di:
- eleggere il Presidente, il Comitato direttivo, i Revisori dei conti ed i Provi Viri;
- approvare il bilancio e l'attività del Comitato direttivo;
- stabilire le iniziative da intraprendere;
- approvare la relazione programmatica ed economica.
Inoltre può modificare lo statuto se a richiederlo sono i due terzi dei soci presenti.
Tutte le votazioni dell'Assemblea riguardanti elezioni di persone debbono avvenire a scrutinio segreto oppure a discrezione del Presidente di Assemblea con l'accordo dell'Assemblea tutta per voto palese.
b) Infine può deliberare lo scioglimento dell'Associazione. Se però in prima istanza non si raggiunge la presenza effettiva dei ¾ dei soci oppure i voti favorevoli non raggiungono il 50% più uno dei soci tale decisione non è da ritenersi esecutiva.
In seconda istanza si voterà qualunque sia il numero dei soci presenti secondo le norme dello Statuto purché il numero dei consensi raggiunga il 50% più uno.
Se questi due presupposti non vengono raggiunti e qualora non si riesca a formare il Comitato direttivo in due istanze successive, il Presidente in carica prende la decisione autonoma di sciogliere l'Associazione e sbriga le formalità necessarie.
Gli utili accumulati sono da devolvere in beneficenza.
art. 11
L'Assemblea straordinaria:
Essa può essere convocata da un quinto dei soci o della metà più uno dei componenti il Comitato direttivo. Per la convocazione valgono le stesse modalità che per l'Assemblea Generale.
Le Assemblee generali e straordinarie sono di norma presiedute da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa. (Presidente di Assemblea).
Per ogni Assemblea va redatto un verbale, tenuto dal segretario, controfirmato dal Presidente. Il verbale viene trascritto e collezionato negli atti ufficiali dell'Associazione.
art. 12
Tutti i soci presenti hanno diritto al voto. I soci assenti non possono delegare e farsi rappresentare da altri soci.
Le tessere famiglia danno diritto di voto ad entrambi i coniugi (due voti) che devono essere espressi separatamente. Se un coniuge non è presente non può farsi rappresentare.
art. 13
Il Comitato direttivo rimane in carica per due anni se non c'è mozione contraria da parte dell'Assemblea Generale ed è composto da un numero di 9-17 persone.
Il Comitato direttivo elegge:
Il Vicepresidente
Il Segretario
Il Vicesegretario
Il Coordinatore
Il Vicecoordinatore
Il Cassiere
art. 14
Il Presidente rappresenta l'Associazione nei contatti con Comune, Provincia e regione; convoca l'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo e vi prende parte; egli è responsabile di tutte le attività intraprese con il consenso dell'Assemblea o del direttivo per conseguire le finalità dell'Associazione.
art. 15
Il Vicepresidente sostituisce il presidente assente. In caso di
dimissioni del Presidente ne assume la carica fino all'Assemblea seguente.
art. 16
Il Segretario ha in consegna il registro dei soci, i verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Comitato direttivo e tutta la documentazione inerente alle attività dell'Associazione.
art. 17
Il Cassiere tiene il registro di cassa, provvede alla riscossione delle quote dei soci e degli aderenti, ricerca in collaborazione con il Comitato direttivo i possibili contributi.
Egli è responsabile unitamente al Comitato direttivo di ogni proprietà dell'Associazione e presenta all'Assemblea la relazione finanziaria annuale da sottoporre all'approvazione dei soci.
art. 18
I Consiglieri partecipano a tutte le riunioni del Comitato direttivo e collaborano con il Presidente al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione.
art. 19
I Revisori dei conti rimangono in carica per due anni e hanno il compito di controllare i registri di cassa dell'Associazione.
art. 20
I ProbiViri rimangono in carica per due anni e hanno il compito di risolvere qualsiasi controversia sorta in seno all'Associazione.

Foro
art. 21
Il foro competente per eventuali controversie giuridiche è il tribunale presso la sede dell'Associazione.

 




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