Costituzione
art. 1
Si è costituita tra
cittadini residenti in Svizzera, in data odierna
e con sede presso la Casa d'Italia, Erismannstrasse
7 a Zurigo, l'Associazione Martanesi in Svizzera,
nel pieno rispetto delle leggi italiane ed in
armonia con l'art. 60 del Codice Civile Svizzero.
Principi
art. 2
L'Associazione è
assolutamente indipendente, apartitica ed aconfessionale
e proibisce qualsiasi diffusione di ideologie
e dottrine di sorta all'interno di essa.
Finalità
art. 3
L'Associazione Martanesi in Svizzera si prefigge
in particolare di:
a) promuovere azioni di carattere sociale e
culturale;
b) organizzare manifestazioni culturali, formative
e ricreative;
c) collaborare con le autorità Consolari,
Locali, Regionali e le altre Associazioni italiane;
d) stabilire rapporti e iniziative con il proprio
Comune, Provincia e Regione.
Composizione
art. 4
Possono aderire all'Associazione Martanesi in
Svizzera tutti i cittadini di Martano residenti
all'estero o fuori regione ed i loro familiari.
Tali persone possono diventare soci.
art. 5
Possono inoltre aderire soci di altra provenienza,
italiani e stranieri, su parere favorevole del
Comitato direttivo. Queste persone sono considerate
aderenti e non devono superare un terzo del
totale dei soci, hanno diritto di voto e possono
ricoprire cariche sociali in seno all'Associazione.
art. 6
Ogni socio o aderente è tenuto al pagamento
della quota sociale, nella misura stabilita
dal Consiglio direttivo. Tale quota sarà
uguale per tutti e verrà corrisposta
ogni anno. Tale
disposizione vale anche per le famiglie associate.
(Tessera famiglia).
art. 7
Si perde la qualifica di socio:
a) Per dimissioni verbali o scritte.
b) Per delibera del Comitato direttivo, quando
il socio si rifiuta di pagare la quota annuale
o mantenga una condotta contraria ai principi
e scopi dell'Associazione o lesiva al prestigio
della stessa. Contro tale delibera è
permesso tuttavia di ricorrere all'Assemblea
dei soci.
Finanziamento
art. 8
L'Associazione provvede al proprio finanziamento
come segue:
a) Con le quote annuali dei soci e tesseramento
per famiglie (tessera famiglia);
b) con eventuali contributi del Comune, Regione
e Provincia (sia di provenienza che di accoglienza);
c) eventuali introiti dalle manifestazioni di
cui art. 03-b;
d) contribuzioni di chiunque intenda concorrere
al miglior funzionamento dell'Associazione.
Questo Statuto, elimina qualsiasi finanziamento
sotto forma di prestito presso qualsiasi Istituto
bancario o di credito.
Organi
art. 9
Organi decisionali dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea dei soci
b) Il Comitato direttivo
c) i Revisori dei conti
d) il Collegio dei probiViri
art. 10
L'Assemblea dei soci può essere generale
o straordinaria
a) Assemblea generale:
essa si tiene almeno una volta l'anno. Il Presidente
provvede
ad indire la convocazione inviando comunicazione
a tutti i soci in tempo utile.
Il numero legale richiesto in prima convocazione,
affinchè l'Assemblea sia ritenuta valida,
è della metà dei soci più
uno. In seconda convocazione, ad un'ora dalla
prima, è ritenuta valida quale sia il
numero dei soci.
L'Assemblea generale ha il compito di:
- eleggere il Presidente, il Comitato direttivo,
i Revisori dei conti ed i Provi Viri;
- approvare il bilancio e l'attività
del Comitato direttivo;
- stabilire le iniziative da intraprendere;
- approvare la relazione programmatica ed economica.
Inoltre può modificare lo statuto se
a richiederlo sono i due terzi dei soci presenti.
Tutte le votazioni dell'Assemblea riguardanti
elezioni di persone debbono avvenire a scrutinio
segreto oppure a discrezione del Presidente
di Assemblea con l'accordo dell'Assemblea tutta
per voto palese.
b) Infine può deliberare lo scioglimento
dell'Associazione. Se però in prima istanza
non si raggiunge la presenza effettiva dei ¾
dei soci oppure i voti favorevoli non raggiungono
il 50% più uno dei soci tale decisione
non è da ritenersi esecutiva.
In seconda istanza si voterà qualunque
sia il numero dei soci presenti secondo le norme
dello Statuto purché il numero dei consensi
raggiunga il 50% più uno.
Se questi due presupposti non vengono raggiunti
e qualora non si riesca a formare il Comitato
direttivo in due istanze successive, il Presidente
in carica prende la decisione autonoma di sciogliere
l'Associazione e sbriga le formalità
necessarie.
Gli utili accumulati sono da devolvere in beneficenza.
art. 11
L'Assemblea straordinaria:
Essa può essere convocata da un quinto
dei soci o della metà più uno
dei componenti il Comitato direttivo. Per la
convocazione valgono le stesse modalità
che per l'Assemblea Generale.
Le Assemblee generali e straordinarie sono di
norma presiedute da un Presidente eletto dall'Assemblea
stessa. (Presidente di Assemblea).
Per ogni Assemblea va redatto un verbale, tenuto
dal segretario, controfirmato dal Presidente.
Il verbale viene trascritto e collezionato negli
atti ufficiali dell'Associazione.
art. 12
Tutti i soci presenti hanno diritto al voto.
I soci assenti non possono delegare e farsi
rappresentare da altri soci.
Le tessere famiglia danno diritto di voto ad
entrambi i coniugi (due voti) che devono essere
espressi separatamente. Se un coniuge non è
presente non può farsi rappresentare.
art. 13
Il Comitato direttivo rimane in carica per due
anni se non c'è mozione contraria da
parte dell'Assemblea Generale ed è composto
da un numero di 9-17 persone.
Il Comitato direttivo elegge:
Il Vicepresidente
Il Segretario
Il Vicesegretario
Il Coordinatore
Il Vicecoordinatore
Il Cassiere
art. 14
Il Presidente rappresenta l'Associazione nei
contatti con Comune, Provincia e regione; convoca
l'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo
e vi prende parte; egli è responsabile
di tutte le attività intraprese con il
consenso dell'Assemblea o del direttivo per
conseguire le finalità dell'Associazione.
art. 15
Il Vicepresidente sostituisce il presidente
assente. In caso di
dimissioni del Presidente ne assume la carica
fino all'Assemblea seguente.
art. 16
Il Segretario ha in consegna il registro dei
soci, i verbali dell'Assemblea e delle riunioni
del Comitato direttivo e tutta la documentazione
inerente alle attività dell'Associazione.
art. 17
Il Cassiere tiene il registro di cassa, provvede
alla riscossione delle quote dei soci e degli
aderenti, ricerca in collaborazione con il Comitato
direttivo i possibili contributi.
Egli è responsabile unitamente al Comitato
direttivo di ogni proprietà dell'Associazione
e presenta all'Assemblea la relazione finanziaria
annuale da sottoporre all'approvazione dei soci.
art. 18
I Consiglieri partecipano a tutte le riunioni
del Comitato direttivo e collaborano con il
Presidente al fine di garantire il buon funzionamento
dell'Associazione.
art. 19
I Revisori dei conti rimangono in carica per
due anni e hanno il compito di controllare i
registri di cassa dell'Associazione.
art. 20
I ProbiViri rimangono in carica per due anni
e hanno il compito di risolvere qualsiasi controversia
sorta in seno all'Associazione.
Foro
art. 21
Il foro competente per eventuali controversie
giuridiche è il tribunale presso la sede
dell'Associazione.
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SONDAGGIO AMS
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